Allegato V
Art. VI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VI
Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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