Allegato V

Art. IV

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV La ripartizione geografica dell'insieme dei contratti dell'Agenzia è regolata dalle seguenti norme generali: 1. Il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro è definito come il rapporto fra la percentuale dei contratti che gli sono stati attribuiti, calcolata in relazione all'ammontare totale dei contratti stipulati complessivamente dagli Stati membri, e la sua percentuale totale di contributi. Tuttavia, nel calcolo del suddetto coefficiente di ritorno globale, non si tiene conto dei contratti stipulati nè dei contributi versati dagli Stati membri nell'ambito di un programma intrapreso: a) a titolo dell'articolo VIII della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali, sempre che l'Accordo pertinente contenga disposizioni a tale effetto o che tutti gli Stati partecipanti diano successivamente il loro unanime consenso; b) a titolo dell'articolo V, 1 b) della Convenzione, a condizione che gli Stati partecipanti iniziali diano il loro unanime consenso. 2. Per il calcolo dei coefficienti di ritorno, l'ammontare di ciascun contratto è ponderato in funzione del suo interesse tecnologico. I fattori di ponderazione sono definiti dal Consiglio. Vari fattori di ponderazione possono essere applicati per uno stesso contratto quando il suo importo è considerevole. 3. La ripartizione dei contratti stipulati dall'Agenzia deve tendere a una situazione ideale in cui tutti i coefficienti di ritorno globale siano eguali a 1. 4. I coefficienti di ritorno sono calcolati trimestralmente e cumulati in vista degli esami formali previsti nel paragrafo 5. 5. Esami formali della situazione della ripartizione geografica dei contratti vengono effettuati ogni tre anni. 6. Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, al momento di ogni esame formale, il coefficiente di ritorno globale cumulato non si allontani sensibilmente dal valore ideale. Per il primo periodo di tre anni, il limite inferiore fissato per il coefficiente di ritorno cumulato è 0,8. Al momento di ogni esame formale, il Consiglio può rivedere il valore del limite inferiore per il successivo periodo di tre anni, restando inteso che tale valore non deve scendere mai al disotto di 0,8. 7. Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare contratti di ricerca e sviluppo in settori di punta e contratti concernenti le tecnologie connesse ai progetti, vengono effettuate e comunicate al Consiglio stesso valutazioni distinte dei coefficienti di ritorno. Il Direttore generale discute tali valutazioni con il Consiglio, a regolari intervalli da precisare, per determinare le misure necessarie a correggere gli eventuali squilibri.
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