Allegato V

Art. II

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo II 1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia dà la preferenza all'industria e alle organizzazioni degli Stati membri. Tuttavia, all'interno di ciascuno dei programmi facoltativi compresi nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, è riservata una preferenza particolare all'industria e alle organizzazioni degli Stati partecipanti. 2. Il Consiglio determina se ed in qual misura l'Agenzia può derogare alla clausola di preferenza sopraindicata. 3. L'appartenenza di una impresa a uno degli Stati membri è giudicata in base ai seguenti criteri: ubicazione della sua sede sociale, dei suoi centri di decisione e dei suoi centri di ricerca, nonché territorio sul quale debbono essere eseguiti i lavori. Nei casi dubbi, il Consiglio decide se una impresa debba essere considerata o meno come appartenente a uno degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-av-ii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo