Allegato III
Art. VI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VI
1. Gli Stati partecipanti possono arrestare l'esecuzione di un programma, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti che rappresentino almeno i due terzi dei contributi al programma.
2. L'Agenzia notifica agli Stati partecipanti il compimento del programma conformemente al regolamento di esecuzione; quest'ultimo cessa di aver vigore alla data di ricezione di tale notifica.
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