Allegato III

Art. III

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo III 1. Quando il programma comprende una fase di definizione di progetto, gli Stati partecipanti procedono, al termine di essa, a una nuova valutazione del costo del programma. Se da questa nuova valutazione risulta che l'ammontare dell'onere finanziario indicativo di cui all'articolo I viene superato di oltre il 20 per cento, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati partecipanti chi intendono nondimeno proseguirne l'esecuzione si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie. 2. Durante ciascuna delle fasi definite nella dichiarazione, il Consiglio approva, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, i bilanci annuali entro i limiti dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali considerati. 3. Il Consiglio stabilisce una procedura atta a consentire la revisione dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali nel caso di variazione dei prezzi. 4. Quando l'onere finanziario globale o un onere finanziario parziale deve essere riveduto per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati partecipanti applicano la procedura seguente: a) nessuno Stato partecipante può ritirarsi dal programma se non vi sono aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere finanziario inizialmente previsto o del nuovo onere finanziario determinato conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 1; b) nel caso di aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere considerato, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati che invece intendono proseguirne l'esecuzione, si consultano e fissano le modalità della prosecuzione, informandone il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.
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