Allegato III

Art. V

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo V 1. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro comporta il suo ritiro da tutti, i programmi ai quali partecipa. L'articolo XXIV della Convenzione si applica ai diritti e alle obbligazioni che derivano da tali programmi. 2. La decisione di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, n. 2 o di ritirarsene conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) ha effetto dalla data in cui il Consiglio riceve le comunicazioni previste nei suddetti articoli. 3. Lo Stato partecipante che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o che se ne ritira conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) conserva i diritti acquisiti dagli Stati partecipanti alla data in cui ha effetto il suo ritiro. A decorrere da tale data, nessun diritto o obbligazione potrà derivargli dalla parte del programma alla quale non partecipa più. Esso resta obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni votati per il bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi anteriori e riferentisi alla fase del programma la cui esecuzione è in corso. Tuttavia, gli Stati partecipanti possono convenire all'unanimità, nella Dichiarazione, che lo Stato che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma, o che se ne ritira, resta obbligato a versare la totalità della sua quota di onere finanziario globale iniziale o degli oneri finanziari parziali del programma.
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