Allegato II
Art. VI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VI
1. Il Direttore generale tiene un conto esatto di tutte le entrate e le spese. Alla chiusura dell'esercizio, il Direttore generale, in conformità al Regolamento finanziario, prepara conti annuali distinti per ciascuno dei programmi previsti nell'articolo V della Convenzione
2. I conti in bilancio, il bilancio e la gestione finanziaria, nonché tutti gli altri atti che hanno incidenze finanziarie, sono esaminati da una Commissione di verifica dei conti.
Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, designa gli Stati membri che, su Un'equa base di rotazione, sono invitati a nominare, preferibilmente fra i propri funzionari di grado elevato, dei revisori dei conti e nomina fra di essi il Presidente della Commissione con la stessa maggioranza e per un periodo non superiore a tre anni.
3. La verifica, che viene effettuata su documenti e, quando è il caso, sul luogo, è destinata a controllare la conformità delle spese alle previsioni di bilancio, nonché a constatare la legalità e la regolarità delle scritture. La Commissione riferisce inoltre sulla gestione economica delle risorse finanziarie dell'Agenzia. Dopo la chiusura di ogni esercizio, la Commissione stende una relazione che adotta a maggioranza dei suoi membri e che trasmette al Consiglio.
4. La Commissione di verifica dei conti svolge tutte le altre funzioni prescritte dal Regolamento finanziario.
3. Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti ogni informazione e assistenza di cui essi possano aver bisogno per assolvere il loro compito.
Storico versioni
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