Allegato II
Art. III
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo III
1. Il Direttore generale, a richiesta del Consiglio, è tenuto a far figurare nel bilancio generale o nel bilancio del programma considerato le previsioni di spese per esercizi successivi.
2. All'atto dell'approvazione dei bilanci annuali dell'Agenzia, il Consiglio riesamina il livello delle risorse e procede ai ritocchi necessari, tenendo conto delle variazioni dei prezzi e delle modifiche impreviste che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei programmi.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-iii-2