Allegato I

Art. XXVI

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXVI Ogni Stato membro può adire il Tribunale d'arbitrato internazionale, previsto all'articolo XVII della Convenzione, per ogni controversia: a) che si riferisca a un danno causato dall'Agenzia; b) che implichi una qualsiasi altra responsabilità non contrattuale dell'Agenzia; c) che coinvolga il Direttore generale, un membro del personale o un esperto dell'Agenzia e per la quale l'interessato possa invocare l'immunità di giurisdizione, conformemente agli articoli XV, XVI a) o XVII a), se tale immunità non è tolta conformemente all'articolo XXI. Nelle controversie in cui viene invocata l'immunità di giurisdizione conformemente agli articoli XVI a) o XVII a), la responsabilità dell'Agenzia si sostituisce, per tale arbitrato, a quella delle persone indicate nei suddetti articoli.
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