Allegato I

Art. XXIV

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXIV Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità indicati negli articoli XIV, XV, XVI b), e), g) e XVII c) ai propri cittadini o alle persone che, al momento di assumere le loro funzioni nello Stato membro considerato, vi risiedono permanentemente.
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