Allegato I
Art. XXI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXI
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Allegato non sono accordati al Direttore generale, ai membri del personale ed agli esperti dell'Agenzia per loro vantaggio personale. Detti privilegi e immunità sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Agenzia e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati.
2. Il Direttore generale ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione, della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Per quanto riguarda il Direttore generale, il Consiglio ha competenza per togliere detta immunità.
Storico versioni
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