Allegato I
Art. XVI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVI
I membri del personale dell'Agenzia:
a) godono, anche dopo la cessazione del loro servizio presso l'Agenzia, dell'immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità è tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un membro del personale dell'Agenzia o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto;
b) sono esonerati da ogni obbligo relativo al servizio militare;
c) godono dell'inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;
d) godono, unitamente ai familiari conviventi, delle stesse deroghe alle disposizioni restrittive sull'immigrazione e alle norme sulla registrazione degli stranieri accordate in genere ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
e) godono, in materia di regolamenti di cambio, degli stessi privilegi di quelli generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
f) godono, unitamente ai familiari conviventi, in periodo di crisi internazionale, delle stesse facilitazioni di rimpatrio che vengono accordate agli agenti diplomatici;
g) godono del diritto di importare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali in occasione della loro prima installazione nello Stato membro interessato e del diritto, in occasione della cessazione delle loro funzioni nel detto Stato, di esportare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali, fatta riserva per le condizioni giudicate necessarie, nell'uno e nell'altro caso, dallo Stato membro sul cui territorio il diritto è esercitato.
Storico versioni
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