Allegato I

Art. XI

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XI L'Agenzia può ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari di ogni sorta; essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.
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