Allegato I
Art. VI
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VI
I prodotti importati o esportati dall'Agenzia o per suo conto, e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, sono esenti da qualsiasi diritto e tassa d'importazione o d'esportazione nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione o all'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-vi