Allegato I

Art. II

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo II Gli edifici e i locali dell'Agenzia sono inviolabili, tenuto conto degli articoli XXII e XXIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-ii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo