Convenzione
Art. XXV
Scioglimento
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXV
Scioglimento
1. L'Agenzia viene sciolta se il numero degli Stati membri si riduce a meno di cinque. Essa può anche essere sciolta in qualsiasi momento per accordo degli Stati membri.
2. In caso di scioglimento, il Consiglio designa un organo liquidatore che tratta con gli Stati sul cui territorio sono situati in quel momento la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia. La personalità giuridica dell'Agenzia sussiste per le esigenze della liquidazione.
5. Le attività vengono ripartite pro-quota fra gli Stati che sono membri dell'Agenzia al momento dello scioglimento, in relazione ai contributi da essi effettivamente versati dal momento in cui sono divenuti parti contraenti nella presente Convenzione. Se esistono passività, esse vengono assunte pro-quota dagli stessi Stati in relazione ai contributi stabiliti per l'esercizio finanziario in corso.
Storico versioni
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