Convenzione

Art. XXI

Entrata in vigore

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXI Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore allorquando gli Stati seguenti, che sono membri dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali l'hanno firmata e hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo francese: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Spagna, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l'accetti o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione prende effetto alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato. 2. La Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali cessano di aver effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xxi

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