Convenzione
Art. XVII
Controversie
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVII
Controversie
1. Tutte le controversie fra due o più Stati membri, o fra uno o più Stati membri e l'Agenzia, sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, nonché tutte le controversie menzionate nell'articolo XXVI dell'Allegato I, che non siano risolte tramite il Consiglio, vengono sottoposte ad arbitrato, a domanda di una delle parti.
2. A meno che le parti in controversia non decidano diversamente, la procedura di arbitrato è disciplinata conformemente al presente articolo o a un regolamento addizionale che è adottato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
3. Il Tribunale d'arbitrato è composto da tre membri. Ciascuna delle parti in controversia nomina un arbitro; i due primi arbitri ne nominano un terzo che assume la presidenza del Tribunale d'arbitrato.
Il regolamento addizionale previsto al paragrafo 2 determina la procedura da seguire nel caso in cui tali nomine non abbiano luogo entro un termine stabilito.
4. Ogni Stato membro e l'Agenzia, quando non sono parti nella controversia, possono intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale d'arbitrato se quest'ultimo ritiene che abbiano un interesse sostanziale alla definizione della controversia.
5. Il Tribunale d'arbitrato sceglie il luogo della sua sede e fissa le proprie regole di procedura.
6. La sentenza del Tribunale d'arbitrato è resa a maggioranza dei suoi membri, i quali non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva è obbligatoria per tutte le parti nella controversia, senza alcuna possibilità di ricorso. Le parti si conformano immediatamente alla sentenza. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della, sentenza, lo stesso Tribunale d'arbitrato la interpreta a domanda di una delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xvii