Convenzione

Art. XII

Direttore generale e personale

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XII Direttore generale e personale 1. a) Il Consiglio nomina un Direttore generale, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, per un periodo determinato, e può mettere fine al suo mandato alla stessa maggioranza. b) Il Direttore generale è il funzionario esecutivo di grado più elevato dell'Agenzia e la rappresenta in tutti i suoi atti. Egli prende tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Agenzia, all'esecuzione dei suoi programmi, all'applicazione della sua politica e al conseguimento del suo scopo secondo le direttive ricevute dal Consiglio. Tutti gli stabilimenti dell'Agenzia sono sottoposti alla sua autorità. Per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria dell'Agenzia, il Direttore generale si attiene alle disposizioni dell'Allegato II. Egli, redige per il Consiglio un rapporto annuale che viene pubblicato. Ha inoltre la facoltà di formulare proposte di attività e di programmi nonché di misure atte ad assicurare il conseguimento dello scopo dell'Agenzia. Partecipa alle riunioni dell'Agenzia senza diritto di voto. c) Il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale fin quando lo giudichi necessario dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o in caso di vacanza successiva. In tal caso, il Consiglio designa una persona, che agisce in luogo e vece del Direttore generale, determinandone i poteri e le responsabilità. 2. Il Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segretariato che egli ritiene necessario, entro i limiti autorizzati dal Consiglio. 3. a) Il personale di direzione, quale è definito dal Consiglio, è assunto o licenziato dal Consiglio su proposta del Direttore generale. Le assunzioni e i licenziamenti effettuati dal Consiglio richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. b) Gli altri membri del personale sono nominati o licenziati dal Direttore generale, che agisce su delega del Consiglio. c) L'insieme del personale è reclutato in base alle sue qualifiche e tenendo conto di un'equa ripartizione dei posti fra i cittadini degli Stati membri. Le assunzioni e i licenziamenti avvengono conformemente allo Statuto del personale. d) I ricercatori che non fanno parte del personale e che effettuano ricerche negli stabilimenti dell'Agenzia dipendono dal Direttore generale e sono sottoposti a tutte le disposizioni generali adottate dal Consiglio. 4. Le responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale verso l'Agenzia sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento delle loro funzioni essi non debbono nè domandare nè ricevere istruzioni da alcun Governo o da qualsiasi autorità estranea all'Agenzia. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale e a non tentare di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.
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