Convenzione
Art. VII
Politica industriale
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VII
Politica industriale
1. La politica industriale che l'Agenzia ha il compito di elaborare e di metter in opera, ai sensi dell'articolo II d), deve essere concepita specialmente in modo da:
a) rispondere, in modo economicamente efficiente, alle esigenze del programma spaziale europeo e dei programmi spaziali nazionali coordinati;
b) migliorare la competitività dell'industria europea nel mondo, sostenendo e sviluppando la tecnologia spaziale e incoraggiando la razionalizzazione e lo sviluppo di una struttura industriale adeguata alle esigenze del mercato, utilizzando, in primo luogo, il potenziale industriale già esistente di tutti gli Stati membri;
c) garantire che tutti gli Stati membri partecipino, in equa misura rispetto al loro contributo finanziario, alla messa in opera del programma spaziale europeo e al connesso sviluppo della tecnologia spaziale; in particolare, l'Agenzia, per l'esecuzione dei suoi programmi, accorda, nei limiti del possibile, la preferenza alle industrie della totalità degli Stati membri, le quali ricevono le più ampie possibilità di partecipare ai lavori di interesse tecnologico intrapresi per suo conto;
d) beneficiare dei vantaggi del ricorso alla concorrenza in tutti i casi, salvo quando ciò sia incompatibile con gli altri obiettivi definiti per la politica industriale.
Altri obiettivi possono essere definiti dal Consiglio deliberante all'unanimità di tutti gli Stati membri.
Le disposizioni particolareggiate per la realizzazione di tali obiettivi figurano nell'Allegato V e nei regolamenti che sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e che formano oggetto di revisioni periodiche.
2. Per l'esecuzione dei suoi programmi, l'Agenzia fa il più grande ricorso a contraenti esterni, compatibilmente con il mantenimento della capacità interna menzionata all'articolo VI, 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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