Convenzione
Art. VI
Installazioni e servizi
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VI
Installazioni e servizi
1. Per l'esecuzione dei programmi che le sono affidati, l'Agenzia:
a) mantiene la capacità interna necessaria alla preparazione ed alla supervisione dei suoi compiti e, a tal fine, realizza e fa funzionare gli stabilimenti e le installazioni necessari alle sue attività;
b) può stipulare accordi speciali per consentire che istituzioni nazionali degli Stati membri eseguano determinate parti dei suoi programmi o vi cooperino, ovvero per prendere direttamente a suo carico la gestione di talune installazioni nazionali.
2. Nella realizzazione dei loro programmi, gli Stati membri e l'Agenzia si adoperano al fine di utilizzare nel modo migliore e con priorità le loro installazioni esistenti ed i loro servizi disponibili, nonché di pervenire alla loro razionalizzazione; in conseguenza, non creano ulteriori installazioni o servizi se non dopo aver esaminato la possibilità di far ricorso ai mezzi esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-vi