Convenzione

Art. VIII

Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo VIII Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali 1. Nel definire le sue missioni, l'Agenzia tiene conto dei vettori o altri sistemi di trasporto spaziali sviluppati o nell'ambito dei suoi programmi, o da uno Stato membro, o con un contributo sostanziale dell'Agenzia stessa, e accorda la preferenza alla loro utilizzazione per i carichi utili adeguati salvo quando tale utilizzazione presenti, rispetto all'utilizzazione di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca considerata, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilità e dell'adeguatezza alla missione. 2. Se delle attività o dei programmi contemplati all'articolo V comportano l'utilizzazione di vettori o di altri sistemi di trasporto spaziali, gli Stati partecipanti fanno conoscere al Consiglio, al momento in cui il programma in questione gli viene sottoposto per l'approvazione o l'accettazione, quale è il vettore o il sistema di trasporto spaziale previsto. Se, nel corso dell'esecuzione di un programma, gli Stati partecipanti desiderano ricorrere a un vettore o ad un sistema di trasporto spaziale diverso da quello inizialmente adottato, il Consiglio si pronunzia su tale cambiamento, seguendo le stesse, regole che valgono per l'approvazione o l'accettazione iniziali del programma.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-viii

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