Convenzione

Art. XIII

Contributi finanziari

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XIII Contributi finanziari 1. Ciascuno Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione delle attività e del programma indicati nell'articolo V, 1 a) e, conformemente all'Allegato II, alle spese comuni dell'Agenzia, in base a una tabella che il Consiglio adotta, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, o ogni tre anni, al momento del riesame previsto all'articolo XI, 5 a) iii), ovvero allorchè esso decide all'unanimità di tutti gli Stati membri di stabilire una nuova tabella. La tabella dei contributi è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ciascuno Stato membro durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Tuttavia, a) nessuno Stato membro è tenuto a versare contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire le suddette spese; b) il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in considerazione di circostanze speciali. In particolare, quando il reddito pro capite annuo di uno Stato membro è inferiore a una determinata somma fissata dal Consiglio con la stessa maggioranza, si verifica una situazione che è considerata come circostanza speciale ai sensi della presente disposizione. 2. Ogni Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione di ciascun programma facoltativo di cui all'articolo V. 1 b), a meno che esso si dichiari formalmente non interessato a parteciparvi e conseguentemente non vi partecipi. Sempre che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente, la tabella dei contributi a un programma determinato è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ogni Stato partecipante durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Detta tabella è riveduta o ogni tre anni, ovvero allorquando il Consiglio decide di compilarne una nuova conformemente al paragrafo 1. Peraltro, nessuno Stato partecipante e tenuto a versare, sulla base di detta tabella, contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi al programma considerato. Tuttavia, la percentuale di contributo di ciascuno Stato partecipante deve essere equivalente almeno al venticinque per cento della sua percentuale di contributo stabilita con le modalità previste nel paragrafo 1, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente al momento dell'adozione del programma o durante l'esecuzione del programma stesso. 3. I sistemi di statistiche utilizzati per stabilire le tabelle di contributi previste ai paragrafi 1 e 2 sono gli stessi e vengono precisati nel Regolamento finanziario. 4. a) Ogni Stato che non era parte contraente nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di Vettori spaziali e che diviene parte contraente nella presente Convenzione è tenuto a effettuare, oltre al versamento dei suoi contributi, un versamento speciale in funzione del valore attuale dei beni dell'Agenzia. L'ammontare di tale versamento speciale è fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. b) I versamenti effettuati conformemente all'alinea a) servono a ridurre i contributi degli altri Paesi membri, a meno che il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, non decida diversamente. 5. I contributi dovuti in applicazione del presente articolo sono versati conformemente all'Allegato II. 6. Il Direttore generale, con riserva di eventuali istruzioni da parte del Consiglio, può accettare donazioni e legati fatti all'Agenzia, se questi non sono sottoposti a condizioni incompatibili con lo scopo dell'Agenzia.
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