Convenzione

Art. XIV

Cooperazione

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XIV Cooperazione 1. In base a decisioni del Consiglio prese all'unanimità di tutti gli Stati membri, l'Agenzia può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali e con i Governi, le organizzazioni e le istituzioni di Stati non membri, nonché stipulare con essi degli accordi a tal fine. 2. Tale cooperazione può assumere la forma di una partecipazione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali a uno o a più programmi intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 a) ii) o V, 1 b). Con riserva delle decisioni da adottare in applicazione del paragrafo 1, le modalità particolareggiate di tale cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti al programma contemplato. Queste modalità possono prevedere che lo Stato non membro disponga del diritto di voto nel Consiglio quando questi esamina questioni legate esclusivamente al programma al quale detto Stato partecipa. 3. Tale cooperazione può anche assumere la forma della concessione dello status di membro associato agli Stati non membri che si impegnino a contribuire almeno agli studi dei progetti futuri intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 a) i). Le modalità particolareggiate di tale associazione sono definite caso per caso dal Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
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