Convenzione
Art. XV
Status giuridico, privilegi e immunità
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XV
Status giuridico, privilegi e immunità
1. L'Agenzia ha personalità giuridica.
2. L'Agenzia, i membri del suo personale e gli esperti, nonché i rappresentanti dei suoi Stati membri, godono della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità previsti nell'Allegato I.
3. Accordi concernenti la sede dell'Agenzia e gli stabilimenti realizzati conformemente all'articolo VI vengono stipulati fra l'Agenzia e gli Stati membri sul cui territorio sono situati la sede e gli stabilimenti predetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xv