Convenzione
Art. XVIII
Mancata esecuzione delle obbligazioni
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVIII
Mancata esecuzione delle obbligazioni
Lo Stato membro che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa di essere membro dell'Agenzia in seguito a deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo XXIV.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xviii