Convenzione

Art. XXII

Adesione

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXII Adesione 1. A far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli Stati possono aderirvi in seguito a una decisione del Consiglio presa all'unanimità di tutti gli Stati membri. 2. Lo Stato che desideri aderire alla presente Convenzione lo notifica al Direttore generale che informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che essa venga sottoposta al Consiglio per decisione. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo francese.
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