Convenzione

Art. XXVI

Registrazione

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXVI Registrazione All'atto della sua entrata in vigore, il Governo francese farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario delle Nazioni Unite, conformemente a quanto dispone l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce alla Convenzione. FATTO a Parigi il 30 maggio 1975, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana, olandese e svedese; questi testi facenti tutti egualmente fede, in un unico esemplare originale che verrà depositato negli archivi del Governo francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti. Testi della presente Convenzione redatti in altre lingue ufficiali degli Stati membri saranno autenticati per decisione unanime di tutti gli Stati membri. Tali testi saranno depositati negli archivi del Governo francese il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti. Per la Repubblica federale di Germania: H. MATTHOFER S. VON BRAUN Per il Regno del Belgio: CH. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM Per il Regno della Danimarca: P. FICHER Per la Spagna: MIGUEL MARIA DE LOJENDEO Per la Repubblica francese: M. D'ORNANO Per l'Irlanda: Per la Repubblica italiana: M. PEDINI Per il Regno di Norvegia: Per il Regno dei Paesi Bassi: DE RANITS Per il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord: LORD BESWICK Per il Regno di Svezia: I. HAGGLOF Per la Confederazione Svizzera: P. DUPONT
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-xxvi

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