Allegato I

Art. IV

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV 1. L'Agenzia gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a) nella misura in cui, con decisione del Consiglio; essa vi rinunci espressamente in un caso particolare; il Consiglio ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia; b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Agenzia o circolante per suo conto, oppure nel caso d'infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli che coinvolga tale autoveicolo; c) nel caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione o dell'articolo XXV o dell'articolo XXVI; d) in caso di pignoramento, pronunciato dalle autorità giudiziarie, sui trattamenti ed emolumenti dovuti dall'Agenzia a un membro del suo personale. 2. Le proprietà e i beni dell'Agenzia, qualunque sia il luogo in cui questi si trovino, godono dell'immunità da ogni forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. Godono inoltre dell'immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o da misure preventive a un giudizio, salvo nel caso in cui ciò sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che coinvolgano autoveicoli appartenenti all'Agenzia o circolanti per suo conto, nonché per le indagini alle quali possano dar luogo tali incidenti.
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