Allegato I

Art. V

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo V 1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Agenzia, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti dalle imposte dirette. 2. Qualora acquisti o servizi di importo rilevante e strettamente necessari all'esercizio delle attività ufficiali dell'Agenzia siano effettuati o utilizzati dall'Agenzia o per suo conto, e qualora i prezzi di detti acquisti o servizi comprendano tasse o diritti, gli Stati membri adottano opportune disposizioni, ogni qualvolta ciò sia possibile, in vista dell'esenzione delle tasse o dei diritti di tale natura o in vista del rimborso del loro ammontare.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-v

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