Convenzione
Art. XVI
Emendamenti
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVI
Emendamenti
1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati membri emendamenti alla presente Convenzione nonché all'Allegato I. Ogni Stato membro che desideri proporre un emendamento lo notifica al Direttore generale. Il Direttore generale informa gli Stati membri dell'emendamento così notificato almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il Governo francese ha ricevuto la notifica della loro accettazione da parte di tutti gli Stati membri. Il Governo francese notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore di tali emendamenti.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti gli Stati membri, può emendare gli altri Allegati alla presente Convenzione, purchè tali emendamenti non siano incompatibili con la Convenzione.
Gli emendamenti entrano in vigore a una data stabilita dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Il Direttore generale informa tutti gli Stati membri degli emendamenti così adottati e della data della loro entrata in vigore.
Storico versioni
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