Convenzione

Art. V

Attività e programmi

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo V Attività e programmi 1. Le attività dell'Agenzia comprendono attività obbligatorie, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, e attività facoltative, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi. a) in relazione alle attività obbligatorie, l'Agenzia: i) assicura l'esecuzione delle attività di base, quali l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica; ii) assicura l'elaborazione e l'esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali; iii) raccoglie e dirama agli Stati membri le informazioni pertinenti, segnala le lacune o le ripetizioni, fornisce consigli e assistenza in vista dell'armonizzazione dei programmi internazionali e nazionali; iv) mantiene regolari contatti con gli utilizzatori di tecniche spaziali e si informa delle loro esigenze. b) In relazione alle attività facoltative, l'Agenzia assicura, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III l'esecuzione di programmi che, in particolare, possono comprendere: i) lo studio, lo sviluppo, la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali; ii) lo studio, lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali. 2. Nel campo delle applicazioni spaziali, l'Agenzia può, eventualmente, assicurare attività operative alle condizioni che sono definite dal Consiglio a maggioranza di tutti gli Stati membri. A tale titolo, l'Agenzia: a) mette a disposizione degli organismi di sfruttamento interessati le proprie installazioni che possano loro essere utili; b) assicura, eventualmente, per conto degli organismi di sfruttamento interessati, il lancio, la messa in orbita e il controllo dei satelliti operativi di applicazioni; c) svolge ogni altra attività che possa esser richiesta dagli utilizzatori e approvata dal Consiglio. I costi di queste attività operative sono sostenuti dagli utilizzatori interessati. 3. In relazione al coordinamento ed all'integrazione dei programmi menzionati all'articolo II c), l'Agenzia viene tempestivamente informata dagli Stati membri dei progetti relativi a nuovi programmi spaziali, facilità le consultazioni fra gli Stati membri, procede a tutte le valutazioni necessarie e formula regole appropriate che sono adottate dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Gli obiettivi e le procedure per l'internazionalizzazione dei programmi figurano nell'Allegato IV.
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