Convenzione
Art. III
Informazioni e dati
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo III
Informazioni e dati
1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro è obbligato a comunicare un'informazione ottenuta al di fuori dell'Agenzia quando ritiene che ciò sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione.
2. L'Agenzia, assicurando l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprietà dell'Agenzia.
3. Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l'Agenzia si riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti.
4. Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprietà dell'Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze proprie e a titolo gratuito, possono utilizzarli nonché farli utilizzare dalle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione.
5. Le norme particolareggiate di applicazione delle disposizioni che precedono sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-c-iii