Allegato I

Art. XIII

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XIII Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xiii

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