Allegato I
Art. XIII
39 / 74In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XIII
Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xiii