Allegato I

Art. XVII

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVII Gli esperti, diversi dai membri del personale considerato nell'articolo XVI, quando esercitano funzioni presso l'Agenzia o compiono missioni per conto di quest'ultima, godono dei privilegi e delle immunità più sotto indicate, nella misura in cui queste sono necessarie all'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso durante i viaggi effettuati nell'esercizio di tali funzioni o nel corso di dette missioni: a) immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parola e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un esperto o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto; gli esperti continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Agenzia; b) inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso; c) le stesse facilitazioni, in materia di regolamenti di valuta e di cambio nonché per il loro bagaglio personale, di quelle accordate agli agenti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xvii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo