Allegato I

Art. XX

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XX Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII.
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