Allegato I

Art. XXV

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXV 1. Nella conclusione di tutti i contratti scritti, ad eccezione di quelli conclusi in base allo Statuto del personale, l'Agenzia, è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola d'arbitrato, o l'accordo particolare concluso a tal fine, specifica la legge applicabile e il Paese nel quale siedono gli arbitri. La procedura dell'arbitrato è quella di tale Paese. 2. L'esecuzione della sentenza arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio la sentenza stessa è eseguita.
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