Allegato I

Art. XXVIII

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XXVIII L'Agenzia, su decisione del Consiglio, può concludere accordi complementari con uno o più Stati membri in vista dell'esecuzione delle disposizioni del presente Allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.
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