Allegato II

Art. I

In vigore dal 22 lug 1977
ALLEGATO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo I 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno. 2. Il Direttore generale invia agli Stati membri, entro e non oltre il primo settembre di ogni anno: a) il progetto di bilancio generale; b) i progetti di bilanci di programma. 3. Il bilancio generale comprende: a) una parte "Spese" in cui sono iscritte le previsioni di spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1 a), i), iii) e iv) della Convenzione, ivi comprese le spese comuni fisse, nonché alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno per i programmi indicati all'articolo V, 1 a) ii) e V, 1 b) della Convenzione; le spese comuni fisse e non fisse e le spese di sostegno sono definite nel Regolamento finanziario; le previsioni di spese sono ripartite per tipi di attività e per grandi titoli; b) una parte "Entrate" in cui sono iscritti: i) i contributi di tutti gli Stati membri alle spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1 a), i), iii) e iv) della Convenzione, comprese le spese comuni fisse; ii) i contributi degli Stati partecipanti alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno destinate, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario, ai programmi di cui all'articolo V, 1 a), ii) e V, 1 b) della Convenzione; iii) le entrate diverse. 4. Ogni bilancio di programma comprende: a) una parte "Spese" in cui sono iscritte: i) le previsioni di spese dirette afferenti al programma, ripartite per grandi titoli, quali sono definiti nel Regolamento finanziario; ii) le previsioni di spese comuni non fisse e di spese di sostegno destinate al programma; b) una parte "Entrate" in cui sono iscritti: i) i contributi degli Stati che partecipano alle spese dirette indicate all'alinea a) i); ii) le entrate diverse; iii) per memoria, i contributi degli Stati che partecipano alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno indicate all'alinea a) ii), quali sono previste nel bilancio generale. 5. L'approvazione del bilancio generale e di ciascun bilancio di programma, da parte del Consiglio, avviene prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario. 6. La preparazione e l'esecuzione del bilancio generale e dei bilanci di programma si effettuano conformemente al Regolamento finanziario.
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