Allegato II

Art. V

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo V 1. I bilanci dell'Agenzia sono espressi in unità di conto. L'unità di conto è definita da un peso di gr. 0,88867088 di oro fino; con decisione unanime di tutti gli Stati membri, ii Consiglio può adottare un'altra definizione dell'unità di conto. 2. Ogni Stato membro versa l'ammontare dei suoi contributi nella propria moneta.
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