Allegato III
Art. IV
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo IV
L'Agenzia, che agisce per conto degli Stati partecipanti, è proprietaria dei satelliti, dei sistemi spaziali e degli altri beni prodotti nell'ambito del programma, come pure delle installazioni e dei beni strumentali acquisiti per la sua esecuzione. Qualsiasi alienazione di beni è decisa dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-iv-3