Allegato IV
Art. I
In vigore dal 22 lug 1977
ALLEGATO IV
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI
Articolo I
Il principale obiettivo dell'internazionalizzazione dei programmi nazionali è che ciascuno degli Stati membri offra agli altri Stati membri la possibilità di partecipare, nell'ambito dell'Agenzia, a ogni nuovo progetto spaziale civile che esso si propone di intraprendere, o da solo o in collaborazione con un altro Stato membro.
A tal fine:
a) ogni Stato membro notifica al Direttore generale dell'Agenzia ogni progetto di questo genere, prima dell'inizio della sua fase B (fase di definizione particolareggiata);
b) il calendario e il tenore della proposta di partecipazione debbono permettere agli altri Stati membri di intraprendere una consistente parte dei lavori relativi al progetto. L'Agenzia deve essere prontamente informata delle ragioni che possano opporvisi e delle condizioni eventuali alle quali lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto ritiene opportuno sottoporre l'attribuzione dei lavori ad altri Stati membri;
c) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto precisa le modalità che egli propone per la gestione tecnica del progetto e indica nello stesso tempo i motivi sui quali si basa;
d) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto fa quanto è in suo potere per integrare nell'ambito del progetto tutte le risposte ragionevoli, con riserva di concludere un accordo sull'ammontare delle spese e sul modo di ripartire le spese stesse e i lavori nei limiti del calendario imposto dalle decisioni relative al progetto. Presenta, in seguito, una formale proposta ai sensi dell'Allegato III, quando il progetto deve essere eseguito conformemente al detto Allegato;
e) l'esecuzione di un progetto nell'ambito dell'Agenzia non è esclusa solo per il fatto che il progetto non da luogo alla partecipazione di altri Stati membri nella misura originariamente proposta dallo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto.
Storico versioni
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