Allegato IV
Art. II
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo II
Gli Stati membri fanno quanto è in loro potere affinché i progetti spaziali bilaterali o multilaterali che essi intraprendono in cooperazione con Stati non membri non arrechino pregiudizio agli obiettivi scientifici, economici o industriali dell'Agenzia. E in particolare:
a) ne informano l'Agenzia, nella misura in cui ritengono che detta comunicazione non arreca pregiudizio a tali progetti;
b) esaminano con gli altri Stati membri i progetti così comunicati in vista di predisporre le basi per una più ampia partecipazione. Se una partecipazione più ampia diviene realmente possibile, si applicano le procedure previste all'articolo I da b) a e).
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-ii-4