Allegato V
Art. V
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo V
1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni triennio, il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro risulta al disotto del limite inferiore precisato all'articolo IV, 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio le sue proposte intese a correggere la situazione nel termine di un anno. Tali proposte rientrano nell'ambito delle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.
2. Se, dopo il termine di un anno, lo squilibrio persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio delle proposte, nelle quali la necessità di correggere la situazione prevale sulle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.
Storico versioni
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