Art. 4

In vigore dal 22 lug 1977
In conformità di quanto stabilito dall', secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all' della richiamata legge 1 aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilità previste dall' della citata legge 6 agosto 1974, n. 390. Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.
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