Allegato II

Art. II

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo II 1. Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può domandare al Direttore generale di presentargli un bilancio riveduto. 2. Nessuna decisione che comporti spese supplementari deve ritenersi approvata fin quando il Consiglio non esprime il suo accordo sulle nuove previsioni di spese presentate dal Direttore generale.
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