Allegato I

Art. XVIII

In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XVIII 1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il Direttore generale e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, a beneficio di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti e sugli emolumenti dalla stessa corrisposti. I citati trattamenti ed emolumenti sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito; tuttavia, gli Stati membri si riservano la possibilità di conteggiare tali trattamenti ed emolumenti per stabilire l'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altri cespiti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni pagate dall'Agenzia ai suoi Direttori generali e ai membri del suo personale dopo la cessazione del loro servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xviii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo