Allegato I
Art. XII
In vigore dal 22 lug 1977
Articolo XII
1. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Agenzia gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali.
2. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;358#art-ai-xii