Convenzione›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Parte Contraente adotterà e incoraggerà tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a:
a) la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche;
b) il trasporto degli alunni;
c) l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-9