ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 8 mag 1977
Ogni Parte Contraente adotterà e incoraggerà tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a: a) la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche; b) il trasporto degli alunni; c) l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140#art-c-9

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